PREScrizioni FARMACEUTICHE
I medicinali in commercio in Italia possono essere suddivisi in 2 classi principali:
- quelli erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- quelli che il cittadino deve pagare per intero, ovvero:
- farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP-OTC);
- farmaci in fascia C (con l’obbligo di ricetta).
Farmaci erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale
Nella Regione Toscana, non sono applicati tickets sulle prescrizioni, vale a dire che non è richiesto al cittadino il pagamento di una quota fissa per ogni ricetta o per confezione di medicinale prescritto. Per molti medicinali (quelli, il cui principio attivo, non è più coperto da brevetto) è stato fissato un "prezzo di riferimento”.
Come è noto esistono in commercio medicinali uguali per composizione e dosaggio (equivalenti) ma con prezzo differente. La Regione Toscana rimborsa il prezzo più basso.
Qualora, il medico ritenga il farmaco prescritto“ non sostituibile” ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.
In assenza dell'indicazione di cui sopra, il farmacista è tenuto dal Decreto Legge n. 87 del 27 maggio 2005 ad informare i pazienti, sull’eventuale esistenza di un farmaco equivalente ad un prezzo inferiore, per cui dopo aver informato l'assistito, consegnerà allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale. Qualora il farmaco a minor prezzo non sia reperibile, consegnerà al cliente, il prodotto a sua disposizione a minor prezzo senza peraltro fargli pagare alcuna quota.
Sono esclusi dal pagamento i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie
Ricordiamo che la validità della ricetta del SSN è di trenta giorni, per il numero di confezioni esplicitamente indicato dal medico: al massimo 3 confezioni per i pazienti con esenzione per patologia, oppure 2 confezioni per tutti gli altri pazienti. Per gli antibiotici iniettabili e per i flaconi per flebo possono comunque essere prescritti fino a 6 confezioni.
Innanzitutto è utile ricordare che solo i medicinali con il simbolo della faccina rossa che ride (medicinali di auto medicazione, da banco e senza obbligo di prescrizione) possono essere richiesti senza ricetta.
Inoltre possono essere acquistati anche al di fuori della Farmacia (D.L. n° 223 del 04/07/06).
Farmaci che il cittadino deve pagare per intero
Farmaci dispensati senza ricetta medica
I farmaci per i quali non è richiesta la ricetta medica sono stati suddivisi dal Ministero della Salute in:
- farmaci dispensati su consiglio del farmacista (S.O.P.: iniziali della frase: Senza Obbligo di Prescrizione) sono tutti quei medicinali che, pur non essendo soggetti a specifica prescrizione del medico, non sono tuttavia accessibili senza un controllo da parte del medico o del farmacista;
- farmaci da banco (O.T.C. utilizzando le iniziali Inglesi dell’espressione Over The Counter, cioè “sopra il bancone del farmacista”) sono quelli che per loro natura e obiettivo terapeutico sono concepiti e destinati all’uso autonomo da parte del cittadino, senza bisogno di intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza durante il trattamento.
Ciò significa, in pratica, che essi possono essere utilizzati dal paziente per l’automedicazione, cioè per la cura dei disturbi minori che egli è in grado di riconoscere in base alla propria esperienza e che possono essere risolti con una terapia di breve durata.
Appare inoltre utile ricordare che per gli OTC e per i SOP dal 01/01/2008 è stato liberalizzato il prezzo.
Scarica il modulo per l'autocertificazione delle spese sostenute per i farmaci dispensati senza ricetta medica
Farmaci dispensati dietro presentazione di ricetta medica
I farmaci con obbligo di ricetta, cioè con obbligo di prescrizione, sono quei farmaci che non possono essere venduti nelle farmacie se non sono richiesti da un medico tramite una ricetta medica, una prescrizione.
In particolare, i farmaci con obbligo di ricetta sono caratterizzati dalla scritta presente sulla confezione "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica" e sono quelli:
- che possono presentare un pericolo se sono presi senza un controllo medico;
- che sono spesso utilizzati in modo improprio, con conseguenti rischi per la salute;
- che contengono sostanze delle quali non è stata approfondita adeguatamente l'attività o gli effetti secondari, come i farmaci appena inventati, e per i quali è importante che il medico riconosca precocemente eventuali reazioni anomale da segnalare agli organi di controllo ufficiali;
- che sono somministrati per iniezione.
Possiamo suddividere la ricette mediche in:
Ricette per uso umano
- Ricetta ripetibile: (Aulin®, Arvenum®, anticoncezionali…) la ricetta è ripetibile per 10 volte in sei mesi (quando viene prescritta una scatola o senza la quantità). Il medico può anche indicare un numero di confezioni superiore ad uno ma in questo caso la ricetta vale per le confezioni espressamente indicate e non è ripetibile.
- Ricetta ripetibile di psicofarmaci: (tranquillanti, sedativi, cd. sonniferi..., DPR 309/90, tab Il-E, es: Tavor®, Ansiolin®, Valium® per bocca...) la validità della ricetta è limitata a 30 giorni, la vendita è ripetibile per non più di 3 volte.
- Ricetta non ripetibile: (es: Toradol®, Contramal®, Ticlopidina…..) è valida 30 giorni per il numero di confezioni indicate; la ricetta deve essere ritirata dal farmacista.
- Ricetta galenica - magistrale: può essere ripetibile, o non ripetibile, ma in ogni caso la validità è di tre mesi (o 30 giorni per gli stupefacenti).
Ricette veterinarie
- Ricetta ripetibile per animali da compagnia (cani e gatti): la ricetta è ripetibile per 5 volte in tre mesi.
- Ricetta non ripetibile per animali da compagnia (cani e gatti): validità tre mesi (o 30 giorni per i medicinali stupefacenti).
- Ricetta di medicinali ad uso umano prescritti ad animali e ricetta galenica - magistrale: la ricetta non è ripetibile, e deve essere trattenuta dal farmacista. Validità tre mesi.
- Ricetta veterinaria per animali da reddito (ovini, suini, caprini, equini, piccioni, conigli, polli…): la prescrizione, compilata su apposito ricettario in triplice copia, è valida 10 giorni lavorativi e non è ripetibile.
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 